Statuto

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE              
“KOKOPELLI ANIMATERRA”
 ART. 1

COSTITUZIONE  SEDE  E  DENOMINAZIONE

In data 06 giugno 2012 è costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,  l'associazione denominata “KOKOPELLI ANIMATERRA” con sede  in Località Trebbiolo,3 Calenzano (FI)
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.L’Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione  “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo onlus.
  ART. 2

DURATA
 L’ Associazione svolgerà la propria attività per una durata illimitata.
   ART. 3

               SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 L’ Associazione, si propone di promuovere e divulgare la pratica, la diffusione delle discipline olistiche e bio-naturali , tra cui Reiki, Fiori di Bach e altre Essenze, Kinesiologia, Massaggio Infantile, Antiginnastica, Acque Spirituali, Alimentazione naturale, Archetipi, Massaggio, Naturopatia, Ayurveda, Medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia, Yoga, Shiatsu, Fitoterapia, Cristalloterapia, Astrologia, Counseling, Rebirthing, Aurasoma, Aromaterapia, Tetha Healing, Pranoterapia, terapia con animali, trecking a piedi e a cavallo,nonchè pratiche legate alla cultura di coltivazioni agricole sinergiche e alla custodia consapevole del patrimonio naturale e ambientale locale e globale  atte a promuovere la conoscenza e volte a favorire nell'essere umano la consapevolezza, il benessere, la salute e l'armoniosa relazione con la Natura e lo Spirito, l’attuazione di una reale libertà di scelta di crescita . Promuove la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni. Si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione di maturazione, crescita umana e civile, all'integrazione e al reinserimento di soggetti con problematiche sociali, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. Opera per formare, preparare e gestire gruppi di persone esperte in grado di operare nei campi sopra menzionati. Desidera allestire e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale nei campi citati. Organizza convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali. Inoltre propone momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale. Vuole esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L'associazione non si assume alcuna responsabilità per le attività svolte al di fuori delle sue sedi istituzionali da singoli operatori o centri. I termini guarigione e salute sono da intendere come benessere psicofisico, pace interiore, armonia, evoluzione. Le discipline Bio-naturali non vogliono in alcun caso sostituirsi alla medicina e alla psicanalisi, ma essere un valido strumento per contribuire al benessere globale degli esseri umani. L’Associazione riconosce comunque il ruolo della medicina ufficiale e non intende in alcun modo, con alcuna pratica, sostituirsi ad essa. Non si effettuano diagnosi né prescrizioni di alcun tipo.
Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:
a) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
b) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
c) formare, preparare e gestire gruppi di persone esperte in grado di operare in questo campo;
d) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
e) collaborare con mezzi mediatici;
f) realizzare centri di formazione, strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
g) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
h) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo.
i) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
l) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
m) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento nella forma di somministrazione di cibi e bevande nel corso degli incontri e in occasioni straordinarie, ospitalità e intrattenimento nei locali della sede e/o all'esterno, vendita diretta di prodotti agricoli freschi e conservati, offerta di trattamenti di ben-essere ad esclusivo favore degli associati.
n) promuove l’attività di operatori del settore presso gli associati;
L'Associazione intende  perseguire  esclusivamente finalità di solidarietà sociale, In particolare, l’Associazione orienta la propria attività al fine di : assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, promozione della cultura e dell'arte, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, istruzione.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 ART. 4

             I SOCI 

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1.            soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2.            soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3.            soci onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea,  perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali. 

          ART. 5

             MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI 

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. La presentazione della domanda da diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 6

             PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
1.            per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2.            per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3.            quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4.            per indegnità;
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244c.c.).
ART. 7

             DIRITTI  E DOVERI DEI SOCI


Tutti i soci hanno diritto:
1.            a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2.            a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3.            ad accedere alle cariche associative;
4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati;
Tutti i soci sono tenuti:
1.            ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2.            a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3.            a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4)   a versare la quota associativa annuale;

I soci fondatori possono frequentare eventuali corsi e seminari, tenuti all’interno dell’associazione fatta salva l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  modalità relative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

             ART. 8

              ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono Organi dell'Associazione:
1.            l’Assemblea dei soci;
2.            il Consiglio direttivo;
3.            il Presidente dell’Associazione;
4.            Il Vice-presidente  (organo eventuale);
5.            Il Segretario-economo  (organo eventuale);
6.            Il Collegio dei revisori dei conti;
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 ART. 9

             ASSEMBLEA 

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe

             ART. 10

             CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA 

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità  (vedi art. 20 c.c.).
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1.            approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2.            elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori;
3.            delibera  gli eventuali regolamenti  interni e le sue variazioni;
4.            delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
5.            delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
1.            sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2.            sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto affisso alla sede sociale almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima  che siano trascorsi 5 ( ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.
ART. 11

             VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i due terzi dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
ART. 12

             VOTAZIONI 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 21c.c.). 
 ART. 13

             VERBALIZZAZIONE 

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

             ART. 14

             CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 3  membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi, con votazione, senza possibilità di deleghe.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Alla fine del suo incarico il Consiglio Direttivo si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 3 anni salvo richiesta dei soci giunta in forma scritta almeno 30 giorni prima della sua fine.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando direttamente un socio che accetta l’incarico. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1.            curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2.            curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3.            curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4.            predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5.            predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6.            provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del  Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno i due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 50 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo, risponde del buon andamento, dell’associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario.
[NOTA:la composizione, la durata, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il funzionamento  dell’organo direttivo sono del tutto rimesse all’autonomia statutaria].

 ART. 15

 IL PRESIDENTE 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, inassenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. 

          ART. 16

             I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI 

I libri sociali e i  registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1.            il libro dei soci;
2.            il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell’Assemblea;
3.            il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4.            il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5.            il libro giornale della contabilità sociale;
6.            il libro dell’ inventario;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo  in ogni pagina.

          ART. 17

             IL  SEGRETARIO-ECONOMO (EVENTUALE) 

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale. 

             ART. 18

             COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile  dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

              ART. 19

             GRATUITA’ DEGLI INCARICHI 

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
(oppure “Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci”).
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..
 ART. 20

             PATRIMONIO 

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1.            da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2.            dai contributi dei propri soci;
3.            da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
4.            entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

          ART.  21

             ESERCIZIO SOCIALE 

      L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione  in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 7 giorni  che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.     
 [NOTA: Il decreto legislativo 460/97 (art. 10, c. 1 lett. g) stabilisce l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale].

              ART. 22

             SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con  D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

             RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto  si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
NOTA:
Il presente schema di Statuto viene proposto a mero titolo esemplificativo: le norme organizzative e di funzionamento dell’Associazione devono, infatti,  essere stabilite in piena autonomia dalle “associazioni”conformemente a  quanto previsto in materia dal codice civile.
Se si vuole che l’Associazione goda dello status di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (onlus), non ci si può limitare al rispetto delle norme contenute nel codice civile, ma si devono inserire nello statuto anche le clausole previste dall’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,  tali clausole sono state inserite in blu nello schema di statuto.
Le “associazioni di volontariato” sono  invece disciplinate, dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (per tali associazioni vedere nella apposita sezione dedicata al Volontariato).



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