STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“KOKOPELLI ANIMATERRA”
ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E
DENOMINAZIONE
In data 06 giugno 2012 è costituita, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'associazione denominata “KOKOPELLI ANIMATERRA”
con sede in Località Trebbiolo,3 Calenzano (FI)
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al
Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali
utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali
di cui all’art. 3.regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs.
n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.L’Associazione assume
nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o l’acronimo onlus.
ART. 2
DURATA
L’
Associazione svolgerà la propria attività per una durata illimitata.
ART. 3
SCOPO
E OGGETTO SOCIALE
L’ Associazione, si propone di promuovere
e divulgare la pratica, la diffusione delle discipline olistiche e bio-naturali
, tra cui Reiki, Fiori di Bach e altre Essenze, Kinesiologia, Massaggio
Infantile, Antiginnastica, Acque Spirituali, Alimentazione naturale, Archetipi,
Massaggio, Naturopatia, Ayurveda, Medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia,
Yoga, Shiatsu, Fitoterapia, Cristalloterapia, Astrologia, Counseling,
Rebirthing, Aurasoma, Aromaterapia, Tetha Healing, Pranoterapia, terapia con
animali, trecking a piedi e a cavallo,nonchè pratiche legate alla cultura di
coltivazioni agricole sinergiche e alla custodia consapevole del patrimonio
naturale e ambientale locale e globale
atte a promuovere la conoscenza e volte a favorire nell'essere umano la
consapevolezza, il benessere, la salute e l'armoniosa relazione con la Natura e
lo Spirito, l’attuazione di una reale libertà di scelta di crescita . Promuove
la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere,
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni. Si propone come luogo di
incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla
funzione di maturazione, crescita umana e civile, all'integrazione e al
reinserimento di soggetti con problematiche sociali, attraverso l'ideale
dell'educazione permanente. Opera per formare, preparare e gestire gruppi di
persone esperte in grado di operare nei campi sopra menzionati. Desidera
allestire e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento
culturale nei campi citati. Organizza convegni, seminari, corsi e
manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e
valorizzazione delle energie e potenzialità culturali. Inoltre propone momenti
di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della
sfera culturale. Vuole esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di
lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare
le normative amministrative e fiscali vigenti. L'associazione non si assume
alcuna responsabilità per le attività svolte al di fuori delle sue sedi
istituzionali da singoli operatori o centri. I termini guarigione e salute sono
da intendere come benessere psicofisico, pace interiore, armonia, evoluzione.
Le discipline Bio-naturali non vogliono in alcun caso sostituirsi alla medicina
e alla psicanalisi, ma essere un valido strumento per contribuire al benessere
globale degli esseri umani. L’Associazione riconosce comunque il ruolo della
medicina ufficiale e non intende in alcun modo, con alcuna pratica, sostituirsi
ad essa. Non si effettuano diagnosi né prescrizioni di alcun tipo.
Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si
propone in particolare di:
a) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di
formazione atti allo scopo;
b) preparare e diffondere materiale informativo atto a
stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
c) formare, preparare e gestire gruppi di persone esperte
in grado di operare in questo campo;
d) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o
telematici;
e) collaborare con mezzi mediatici;
f) realizzare centri di formazione, strumenti di
comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in
generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
g) organizzare convegni, seminari, corsi e
manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e
valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così
come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di
arricchimento della sfera culturale;
h) quant'altro conducente al raggiungimento del fine
associativo.
i) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati
fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo
sociale;
l) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a
contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno
richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
m) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro,
attività di natura commerciale per autofinanziamento nella forma di
somministrazione di cibi e bevande nel corso degli incontri e in occasioni
straordinarie, ospitalità e intrattenimento nei locali della sede e/o
all'esterno, vendita diretta di prodotti agricoli freschi e conservati, offerta
di trattamenti di ben-essere ad esclusivo favore degli associati.
n) promuove l’attività di operatori del settore presso
gli associati;
L'Associazione intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, In particolare, l’Associazione
orienta la propria attività al fine di : assistenza sociale e socio-sanitaria,
formazione, promozione della cultura e dell'arte, tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente, istruzione.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da
quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4
I SOCI
L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e
gli ideali.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene
secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1. soci
fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea
costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2. soci
ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente
all’Associazione;
3. soci
onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica,
per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera
determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita
dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei
minorenni.
I soci onorari sono dispensati dal versamento delle
quote sociali.
ART. 5
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta da parte degli interessati. La presentazione della
domanda da diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio
Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso la domanda
venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in
via definitiva la prima assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro soci.
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per
esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in
corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
1. per
comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. per
persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3. quando,
in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4. per
indegnità;
Il socio decade automaticamente in caso di mancato
versamento della quota associativa per 1 anno.
Prima di procedere all'esclusione devono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per
morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il
decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244c.c.).
ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1. a
partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a
partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad
accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti
deliberati;
Tutti i soci sono tenuti:
1. ad
osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a
frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la
realizzazione delle finalità associative;
3. a
mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a
non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne
animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;
I soci fondatori possono frequentare eventuali corsi e
seminari, tenuti all’interno dell’associazione fatta salva l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo.
Fermi restando i predetti diritti e doveri,
l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità relative, volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'Associazione.
ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
1. l’Assemblea
dei soci;
2. il
Consiglio direttivo;
3. il
Presidente dell’Associazione;
4. Il
Vice-presidente (organo eventuale);
5. Il
Segretario-economo (organo eventuale);
6. Il
Collegio dei revisori dei conti;
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere
in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà
di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART. 9
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo
sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un
altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due
deleghe
ART. 10
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su
convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del
Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno
un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20
c.c.).
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita
dell'associazione ed in particolare:
1. approva
i bilanci consuntivo e preventivo;
2. elegge
i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori;
3. delibera
gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4. delibera
l’ammissione e l'esclusione dei soci;
5. delibera
su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio
direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
1. sulle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sullo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono
presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di
entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto
affisso alla sede sociale almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di
convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del
giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda
convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 5 (
ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.
ART. 11
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i due terzi dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
ART. 12
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni
riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è
necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante
lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio
residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto
favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori
non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
ART. 13
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere
riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da
questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate
mediante affissione all'albo della sede.
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e
di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 3 membri, nominati
dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi, con votazione, senza possibilità
di deleghe.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3
anni e sono rieleggibili.
Alla fine del suo incarico il Consiglio Direttivo si
intende tacitamente rinnovato per ulteriori 3 anni salvo richiesta dei soci
giunta in forma scritta almeno 30 giorni prima della sua fine.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci
maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio
medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando direttamente un socio
che accetta l’incarico. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel
caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un
Vice-presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti
funzioni:
1. curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. curare
l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3. curare
l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4. predisporre
gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari,
facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5. predisporre
il bilancio preventivo e consuntivo;
6. provvedere
agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza
dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal
componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi
e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno i due terzi dei
consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio
direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura
del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione,
vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 50
riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza
dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei
suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome
e per conto dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo, risponde del buon andamento,
dell’associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario.
[NOTA:la composizione, la durata, le cause di
incompatibilità e di ineleggibilità, il funzionamento dell’organo
direttivo sono del tutto rimesse all’autonomia statutaria].
ART. 15
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei
voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente
dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice-presidente o, inassenza, al membro del Consiglio più anziano
d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che
impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente
successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali
che l’Associazione deve tenere sono:
1. il
libro dei soci;
2. il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5. il
libro giornale della contabilità sociale;
6. il
libro dell’ inventario;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono
numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in
ogni pagina.
ART. 17
IL SEGRETARIO-ECONOMO (EVENTUALE)
Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura
il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli
dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e
svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal
Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e
deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini
di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività
sociale.
ART. 18
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i
non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la
gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare
riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori
predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno
all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso
d’anno.
ART. 19
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono
normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate
sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno
specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
(oppure “Eventuali compensi da corrispondere
agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci”).
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto
legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive
modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle
s.p.a..
ART.
20
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso
l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1. da
beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2. dai
contributi dei propri soci;
3. da
contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
4. entrate
derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai
terzi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote
associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi
straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o
avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 21
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in
Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede
dell’Associazione i 7 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la
loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
[NOTA: Il decreto
legislativo 460/97 (art. 10, c. 1 lett. g) stabilisce l'obbligo di redigere il
bilancio o rendiconto annuale].
ART. 22
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27
c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più
liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i
poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa,
l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità
identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo
all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 23
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle
leggi vigenti in materia.
NOTA:
Il presente schema di Statuto viene proposto a mero
titolo esemplificativo: le norme organizzative e di funzionamento
dell’Associazione devono, infatti, essere stabilite in piena autonomia
dalle “associazioni”conformemente a quanto previsto in materia dal codice
civile.
Se si vuole che l’Associazione goda dello status di
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (onlus), non ci si può
limitare al rispetto delle norme contenute nel codice civile, ma si devono
inserire nello statuto anche le clausole previste dall’art. 10 del d.lgs. 4
dicembre 1997 n. 460, tali clausole sono state inserite in blu nello
schema di statuto.
Le “associazioni di volontariato” sono invece
disciplinate, dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (per tali
associazioni vedere nella apposita sezione dedicata al
Volontariato).
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